Reddito di cittadinanza: 3 opzioni per la domanda

Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2019 definisce la procedura di richiesta del reddito di cittadinanza. Il beneficio può essere richiesto dopo il quinto giorno di ogni mese direttamente all’ufficio postale, in via telematica, oppure presso i centri di assistenza fiscale convenzionati. L’INPS verifica se si è in possesso dei requisiti. Il reddito di cittadinanza viene erogato attraverso una Carta acquisti prepagata di Poste Italiane, che può essere utilizzata anche per effettuare il bonifico mensile in favore del locatore o dell’intermediario finanziario che ha concesso il mutuo ipotecario.
Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2019 che introduce il reddito di cittadinanza definisce il processo di richiesta e riconoscimento del RdC, compresa la sottoscrizione del Patto per Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale.
Canali per la domanda
I beneficiari del reddito di Cittadinanza (RdC) potranno presentare domanda per il beneficio, dopo il quinto giorno di ogni mese, attraverso vari canali:
1. direttamente agli uffici di Poste Italiane S.p.A., gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi (di cui all’art. 81, comma 35, lett. b), D.L. n. 112/2008)
2. mediante modalità telematiche;
3. presso i centri di assistenza fiscale (di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 241/1997), previo convenzionamento con l’INPS, che possono essere costituiti da:
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno 10 anni e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno 10 anni, diverse dalle precedenti se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale per il numero degli associati, almeno il 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti nei registri della camera di commercio e con strutture organizzate in almeno 30 province;
- organizzazioni aderenti alle precedenti associazioni, previa delega dell’associazione nazionale;
- organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali delegate, con almeno 50.000 aderenti complessivi;
- sostituti individuati dall’art. 23 del DPR n. 600/1973, n. 600 con almeno 50.000 dipendenti;
- associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato con almeno 50.000 aderenti complessivi.
Procedura e tempi
Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, le relative informazioni verranno comunicate all’INPS.
Per poter riconoscere il reddito di cittadinanza, l’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti per l’accesso al beneficio incrociando le informazioni presenti nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni contenute nella richiesta. L’INPS, quindi, dovrà acquisire tutte le informazioni necessarie dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati richiesti.
Il reddito di cittadinanza verrà riconosciuto da parte dell’Istituto qualora ricorrano tutte le condizioni e i requisiti richiesti, entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.
Valutazione dei requisiti
I requisiti economici necessari per accedere al beneficio vengono considerati in possesso del richiedente per tutta la durata dell’ISEE in vigore al momento della domanda e verranno sottoposti a nuova verifica nel caso venga presentata una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Il beneficiario di RdC dovrà, in ogni caso, aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità.
Per tutti gli altri requisiti, la sussistenza è considerata valida fino ad un’eventuale comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti, in seguito a una verifica degli stessi.
Qualora il beneficiario di RdC non risultasse più in possesso di detti requisiti, l’erogazione del beneficio verrà interrotta dal mese successivo alla comunicazione e il beneficio verrà revocato.
In capo all’INPS rimarrà la verifica di quanto autodichiarato del richiedente nella domanda, come previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000.
La verifica dei requisiti legati a residenza e permesso di soggiorno, rimarrà in capo ai Comuni che comunicheranno all’INPS l’esito delle verifiche tramite la piattaforma del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS). L’Anagrafe nazionale, in ogni caso, metterà a disposizione del SIUSS tutte le informazioni disponibili sui beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’erogazione del RdC sarà, poi, condizionata alla presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e all’adesione ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale personalizzato, da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Vengono esclusi da questi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari di Rdc pensionati o aventi almeno 65 anni e i componenti del nucleo familiare con disabilità.
I beneficiari, non esonerati dagli obblighi, dovranno stipulare presso il Centro Per l’Impiego (CPI) o, se previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati, un Patto per il Lavoro. Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni preliminari, i bisogni del nucleo familiare siano più complessi della semplice situazione lavorativa, i beneficiari sottoscriveranno un Patto per l’inclusione sociale, comprensivo, se necessario, di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.
Erogazione con la Carta RdC
Il reddito di cittadinanza verrà erogato tramite la Carta RdC, consegnata, dopo il quinto giorno di ogni mese, dal gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi.
I prelievi di contante dovranno rispettare al limite mensile di 100 euro per ogni individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza (1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni altro componente maggiorenne e di 0,2 per ogni altro componente minorenne, fino a massimo 2,1).
Nel caso il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, si potrà utilizzare la Carta anche per effettuare un bonifico mensile in favore del locatore o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
In ogni caso, sarà vietato utilizzare la Carta per giochi che prevedono vincite in denaro e il Ministero dell’Economia e delle Finanze renderà disponibili sulle piattaforme SIUOL e SIUSS tutte le movimentazioni della Carta.