Fattura elettronica: quando emettere autofattura
Quando e come va emessa l’autofattura? In occasione del forum sulla fattura elettronica organizzato dal CNDCEC, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle casistiche di emissione dell’autofattura, distinguendo l’ipotesi delle autofatture spia, ossia quelle emesse dal cessionario/committente a denuncia della mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, dagli altri casi di autofattura, quali, ad esempio, l’autoconsumo, gli omaggi, il reverse charge interno. Al ricorrere di queste diverse ipotesi, in che modo deve essere compilato il campo “Tipo Documento” del file XML?
A distanza di 15 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate, in occasione del forum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha reso nuovi chiarimenti, cogliendo l’occasione per risolvere alcune problematiche emerse a livello applicativo.
Tra le risposte rese dall’Agenzia anche quelle sulle diverse ipotesi al ricorrere delle quali occorre emettere l’autofattura, la quale può interessare sia operazioni domestiche sia operazioni intercorse con soggetti non residenti.
Omaggi ai clienti
Una delle ipotesi più ricorrenti nella prassi commerciali è quella di omaggiare i propri clienti, al ricorrere di determinate festività, con prodotti che possono essere oggetto della propria attività o acquistati da terzi. La concessione di omaggi assume ai fini IVA connotati differenti a seconda del diverso comportamento assunto dal contribuente.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972 costituiscono cessioni di beni rilevanti ai fini IVA le cessioni a titolo gratuito di beni, ad esclusione di quelli non rientranti nell’attività propria di impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro e di quelli per i quali non è stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto.
Pertanto, in termini operativi, devono scontare l’IVA le cessioni gratuite aventi ad oggetto beni:
a) acquistati da terzi di valore superiore a 50 euro, a prescindere dal fatto che, all’atto dell’acquisto, si sia detratta o meno l’imposta;
b) acquistati da terzi di valore inferiore a 50 euro se all’atto dell’acquisto si è provveduto a detrarre l’IVA;
c) alla cui produzione/commercializzazione è finalizzata l’attività d’impresa, indipendentemente dal valore.
Come compilare il campo “Tipo Documento”
Dal 1° gennaio 2019, al ricorrere di tali fattispecie, per assolvere al pagamento del tributo occorre emettere la fattura nel formato elettronico, avendo cura di indicare nel campo “Tipo Documento” il codice TD1.
Altre ipotesi al ricorrere delle quali occorre emettere l’autofattura, indicando il medesimo codice TD1, sono quelle di destinazione dei beni d’impresa a finalità estranee all’attività d’impresa o all’autoconsumo personale dell’imprenditore.
Reverse charge e autofatture
Con specifico riferimento al reverse charge, in più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre in primo luogo fare una distinzione tra:
a) reverse charge esterno (che trova applicazione nel caso di acquisti di beni intracomunitari e di prestazioni di servizi ricevute da soggetti extra-UE);
a) reverse charge interno (che trova applicazione al ricorrere di specifiche fattispecie derogatorie dell’ordinario sistema di liquidazione del tributo appositamente individuate dagli articoli 17 e 74, D.P.R. n. 633/1972).
Con riferimento alle ipotesi di reverse charge esterno, l’Agenzia ha precisato che non sussiste l’obbligo di emissione dell’autofattura in formato elettronico, dal momento che i dati relativi alle fatture ricevute dai fornitori esteri sono comunicati mediante l’invio dell’esterometro entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa.
Diversamente, nel caso di applicazione del meccanismo del reverse charge per acquisti domestici, il soggetto cessionario/committente riceve una fattura che riporta la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile; l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto IVA. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito (circolare n. 13/E del 2 luglio 2018)che una modalità alternativa all’integrazione della fattura può essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento - che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - può essereinviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.
Come compilare il campo “Tipo Documento”
Nel caso di emissione di autofatture per operazioni soggette al reverse charge interno, l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto che nel campo “Tipo Documento” occorre indicare il codice TD1.
Autofatture “spia”
Altra ipotesi al ricorrere della quale occorre emettere l’autofattura è quella in cui il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio. In tal caso la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI; se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.
Come compilare il campo “Tipo Documento”
Nel campo “Tipo Documento” occorre riportare il codice TD20 che identifica le fatture c.d. spia, ossia le autofatture che sono emesse dal cessionario/committente a denuncia della mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione.
Estrazione dei beni dal deposito IVA
L’autofattura deve essere emessa nel caso di beni di provenienza UE o extra-UE dal deposito IVA per commercializzarli o utilizzarli nel territorio dello Stato.
In tal caso, l’imposta deve essere assolta mediante il meccanismo del reverse charge e l’emissione dell’autofattura.
Come compilare il campo “Tipo Documento”
Anche in questo caso, nel capo “Tipo Documento” del file XML occorre indicare il codice “TD1”.