Bonus per le assunzioni dei laureati eccellenti: un “moloch” per i datori di lavoro?
Il bonus occupazione Giovani Eccellenze è il nuovo incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2019 per i datori di lavoro privati che assumono, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, a tempo indeterminato, anche parziale, giovani under 30 con laurea magistrale con votazione 110 e lode, senza andare “fuori corso” e con una media compresa tra 108 e 110, nonché dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo prima del compimento dei 34 anni. L’analisi delle disposizioni apre la strada a molte perplessità. Si ha, infatti, l’impres
sione che sia stato creato un “moloch” destinato a tenere lontani i datori di lavoro che volessero “avventurarsi” nella fruizione di tale incentivo.
L’attuale Esecutivo sembra seguire, in materia di benefici correlati alle assunzioni, una strada già percorsa da precedenti Governi: quella di non avere un disegno organico relativo ai benefici occupazionali, sicchè il quadro complessivo risulta disomogeneo e fatto di episodi destinati a favorire, in maniera più o meno strutturale, determinate categorie di lavoratori o di datori di lavoro.
Al quadro complessivo previsto dalla normativa nazionale, si aggiungono, con sempre maggiore frequenza, le disposizioni delle Regioni e delle Provincie Autonome ove, nella maggior parte dei casi, si chiedono ai datori di lavoro adempimenti e “passaggi obbligati” particolarmente complessi.
A tale difetto originale non sfugge il “Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze” di cui parlano i commi da 706 a 717 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018).
Leggi anche Bonus eccellenze: sgravio totale per le imprese che assumono giovani laureati
Ma, cosa prevedono i commi appena richiamati?
Beneficiari
Il Legislatore, attraverso l’approvazione della legge di Bilancio per l’anno 2019, ha ipotizzato un incentivo in favore di quei datori di lavoro privati che procedono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, all’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale (con la ovvia diminuzione in percentuale del beneficio) di:
- giovani “cittadini” con laurea magistrale ottenuta presso le Università statali e non statali, legalmente riconosciute, che hanno conseguito la votazione di 110 e lode, senza andare “fuori corso” e con una media nel corso degli esami compresa tra 108 e 110, prima del compimento dei 30 anni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019
- o di “cittadini” dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo durante lo stesso arco temporale e prima del compimento dei 34 anni, presso le stesse Università appena citate.
Agevolazione contributiva
L’agevolazione consiste in un beneficio, per dodici mesi, fino ad 8.000 euro sulla quota a carico del datore di lavoro, con esclusione di quanto dovuto per premi ed assicurazione all’INAIL. Il beneficio viene riconosciuto anche in caso di trasformazione, nello stesso periodo, di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, previo possesso dei requisiti legali, ai quali si è appena fatto cenno.
Il Legislatore, attraverso la previsione contenuta nei commi da 706 a 717, si preoccupa di individuare un percorso “legale” per la fruizione che ricalca adempimenti già previsti da altre disposizioni, anche di natura amministrativa, che possono così sintetizzarsi:
a) L’esonero contributivo si applica a tutti i datori di lavoro privati (ivi compresi, ad avviso di chi scrive, gli Enti pubblici economici) con esclusione esplicita di quelli domestici (la ragione consiste nella specialità dei rapporti) e di tutti i datori di lavoro che rientrano nell’ampio spettro della Pubblica Amministrazione (individuati, principalmente, nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
b) Fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi legati al “cursus” degli studi universitari, il Legislatore adopera, più volte, il termine “cittadini” che riguarda, senz’altro, gli italiani ma che non può escludere, per il principio paritario esistente in Europa, i cittadini comunitari;
c) Il beneficio non viene riconosciuto ai datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione, hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale nella stessa unità produttiva ove si intende effettuare l’assunzione di personale con le stesse caratteristiche del giovane. La norma (comma 710) va oltre i sei mesi in cui sussiste il diritto di precedenza ad una riassunzione (art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949) per i lavoratori licenziati. L’ambito di riferimento è “la stessa unità produttiva” e non l’impresa nel suo complesso;
d) Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto per il quale si è fruito dell’esonero o di un lavoratore che opera nella medesima unità produttiva, inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto, effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero dell’incentivo fruito (comma 711). Il limite dei due anni entro il quale l’agevolazione può essere ritirata in seguito ai predetti licenziamenti, è un termine molto più ampio rispetto a quelli, previsti in analoghe situazioni da provvedimenti precedenti (art. 1, comma 105, della legge n. 205/2017 – sei mesi – art. 54, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 81/2015 – dodici mesi -);
e) In caso di fruizione parziale del beneficio per fine anticipata del rapporto a tempo indeterminato agevolato (dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento), nell’ipotesi in cui un nuovo datore di lavoro assuma nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 lo stesso lavoratore, potrà fruire del beneficio residuo (comma 712). Si tratta di una disposizione non nuova già presente in un caso analogo nel nostro ordinamento, come testimoniato dall’art. 1, comma 105, della legge n. 205/2017;
f) L’esonero contributivo è cumulabile con altre agevolazioni di natura economica e contributiva, previste da disposizioni statali o regionali (comma 713). Su questo punto occorrerà attendere i chiarimenti amministrativi dell’INPS, postulati dallo stesso Legislatore attraverso la previsione del comma 714 ma, rifacendosi anche ad interpretazioni già fornite in casi analoghi, si può affermare che, alle condizioni ivi previste per la fruizione, siano, senz’altro cumulabili i benefici ex art. 13 della legge n. 68/1999 o quelli dei lavoratori che fruiscono del trattamento di NASPI (20% del “quantum” non ancora percepito. Da quanto appena affermato nel comma testè citato si può, a ragione, sostenere che la piena operatività della disposizione incentivante sia subordinata alla emanazione della circolare dell’Istituto che ne dovrà stabilire le modalità di fruizione. Probabilmente, come già avvenuto in casi analoghi, l’INPS emanerà un applicativo ove dovranno essere indirizzate, in via esclusivamente telematica, le richieste di fruizione del beneficio, con una distinzione (atteso che la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2019) tra coloro che hanno proceduto all’assunzione prima della emanazione della circolare (pagando la contribuzione piena che andrà recuperata) e coloro che hanno atteso i chiarimenti amministrativi;
g) La fruizione dell’agevolazione (comma 716) è sottoposta alle regole del “de minimis” frutto delle direttive comunitarie, rispetto al quale l’INPS ha, più volte, richiamato i principi di regolazione attraverso proprie circolari (a mero titolo di esempio, si cita la n. 128/2012)
h) Regolarità contributiva e rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006);
i) Rispetto del trattamento economico e normativo relativo al CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, rispetto degli accordi territoriali od aziendali (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006);
l) Rispetto dei principi contenuti in materia di fruizione di benefici dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.
La circolare INPS
All’INPS è affidato l’onere di determinare, come detto in precedenza, con propria circolare, le modalità di fruizione del beneficio ed i limiti dello stesso con l’individuazione, ad esempio, dei “contributi minori” ove deve continuare ad essere versata la quota a carico dei datori di lavoro.
Alcune perplessità
Tutto questo, però, dovrà fare i conti con alcune norme che suscitano perplessità in quanto, esplicitamente, la disposizione (comma 715) richiama per le modalità ed i controlli il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 ottobre 2013, con applicazione dell’art. 24, commi 2,4,5,7,8,9 e 10 del D.L. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 che riguarda le assunzioni per profili altamente qualificati. Si tratta di due provvedimenti che riguardano i controlli, di natura fiscale, sul credito di imposta ed il fatto che il predetto credito (che, nel caso in esame, è una agevolazione contributiva) va indicato nella dichiarazione dei redditi, con regole che sono diverse tra credito di imposta e beneficio contributivo. Singolare, poi, appare il richiamo ai commi dell’art. 24 compresi tra 7 e 10 ove si fa riferimento ai revisori contabili (con tutta una serie di limiti) o al collegio sindacale (se presente) che, mai, il Legislatore (o i chiarimenti amministrativi dell’INPS o del Ministero del Lavoro) avevano chiamato in causa allorquando si è trattato di erogare agevolazioni di natura contributiva e che dovranno certificare la legittimità del beneficio ottenuto, allegando la relazione al bilancio.
C’è, poi, il contenuto del comma 4 che richiama una serie di ipotesi ove si afferma la decadenza dal beneficio:
- Se non si sia registrata un incremento occupazionale rispetto a quello indicato nel bilancio presentato nel precedente periodo di imposta;
- Se i posti di lavoro creati non sono conservati per almeno tre anni: tale limite scende a due se riguarda le piccole e medie imprese (tale disposizione andrebbe raccordata con la previsione del comma 711);
- Se l’impresa de localizza in Paese fuori dalla Comunità Europea nei tre anni successivi alla fruizione;
- Se vengono accertate, in via definitiva, sanzioni in materia fiscale o di lavoro e sicurezza ivi compresa la “condotta antisindacale” del datore di lavoro.
Si ha l’impressione che sia stato creato un “moloch” destinato a tenere lontani i datori di lavoro che volessero avventurarsi nella fruizione di tale incentivo.
Le risorse per il finanziamento
Il finanziamento delle agevolazioni (comma 717) è a carico del Programma Operativo Nazionale (PON SPAO) “Sistema di Politiche Attive per l’Occupazione”: l’ANPAL provvederà a rendere effettivamente disponibili le risorse e, infine, le Regioni potranno integrare, nei limiti delle risorse, il finanziamento degli interventi.
Il Legislatore han fissato gli importi massimi in 50 milioni di euro nel 2019 ed in 20 milioni di euro nel 2020.