Nuovi regimi forfetari a confronto: affinità e differenze
Con la legge di Bilancio 2019 si rinnova, ampliandosi notevolmente, la platea di imprese e di lavoratori autonomi potenzialmente interessati alla tassazione sostitutiva a forfait. Infatti, da un lato si innalza a 65.000 euro di ricavi o compensi l’asticella di ingresso per il regime forfetario già in vigore, meglio conosciuto come flat tax; dall’altro, si introduce, ma con effetto ritardato di un anno, un nuovo regime forfetario per quanti arrivano a 100.000 euro. A prima vista, ad eccezione dei limiti, potrebbero sembrare due regimi identici. In realtà, ci sono alcune differenze sostanziali.
alcune delle condizioni per poter applicare il regime, con l’eliminazione dei vecchi limiti di accesso relativi al costo dei beni strumentali (pari a 20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (pari a 5.000 euro) e l’introduzione, al loro posto, di nuovi limiti connessi all’esercizio di attività in forma societaria (nello specifico società di persone) o associativa o mediante controllo di attività riconducibili a quelle per cui si vuole applicare il forfait o relativi all’avere rapporti d’affari con vecchi datori di lavoro.
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Accanto a queste importanti novità, però, si affaccia all’orizzonte, un nuovo regime forfetario.
Infatti, si introduce un ulteriore forfait: è destinato alle partite IVA “intermedie” ovvero quelle con ricavi/compensi che si collocano nella fascia compresa tra 65.001 e 100.000 euro.
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Costoro, ma con effetto dal 2020, potranno optare per un regime forfetario con aliquota del 20% che per molti aspetti ricalca la flat tax mentre per altri, anche abbastanza sostanziali, se ne differenzia nettamente.
Cosa hanno in comune i due regimi? E dove, invece, si differenziano?
Soglie di accesso e limiti
Il primo aspetto da evidenziare riguarda i paletti imposti dalla legge per accedere al regime (e per restarvici).
La differenza più lampante è sicuramente quella dei ricavi/compensi richiesti: infatti, mentre per la flat tax il limite è fissato a 65.000 euro annui, per l’altro forfait si va da 65.001 a 100.000 euro.
Da evidenziare che per i “minori” il vecchio regime forfetario prevedeva soglie di accesso variabili da 25.000 a 50.000 euro a seconda del codice ATECO, mentre ora il limite (pari a 65.000 euro) vale per tutti, a prescindere dall’attività svolta.
Oltre a quanto detto sin qui, ci sono altre differenze tra i due regimi?
La risposta è no.
Infatti, per entrambi i forfait, si applicano gli stessi limiti e/o cause di esclusione che sono:
a) applicazione di regimi speciali ai fini IVA o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) non residenza, ad eccezione di residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8, D.P.R. n. 633/1972, sono operazioni esenti da IVA) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993);
d) partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all’art. 5 TUIR), ovvero controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte;
e) esercizio della propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro.
Le ultime due cause di esclusione sono una vera e propria novità.
Inoltre, non va sottovalutata un’ulteriore differenza: mentre il forfait sino a 65.000 euro è un regime naturale, quello sino a 100.000 euro è opzionale.
Determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva
Quando si passa ad analizzare le regole per il calcolo del reddito da tassare con aliquota a forfait, balzane all’occhio le prime differenze sostanziali.
Infatti, mentre per i soggetti in flat tax al 15% il calcolo del reddito avviene anch’esso a forfait mediante l’applicazione ai ricavi/compensi di coefficienti appositamente stabiliti, per i soggetti “maggiori” (sino a 100.000 euro) continuano ad applicarsi le regole ordinarie di determinazione del reddito valide per tutti gli altri contribuenti.
Più in dettaglio, per i forfetari sino a 65.000 euro, restano confermate le vecchie regole secondo cui ai ricavi/compensi va applicato un coefficiente di redditività variabile a seconda del codice ATECO del contribuente (si va dal 40% al 78%).
Nella vecchia formulazione della norma tali coefficienti erano contenuti in una tabella (allegato n. 4) annessa alla legge n. 190/2014. Tale tabella riportava anche i limiti reddituali per ogni singola attività.
Con la nuova edizione del regime forfetario, essendo stato unificato in 65.000 euro il limite per tutti i soggetti, è stata riformulata una nuova tabella con i soli codici di redditività che, comunque, vengono confermati.
Invece, per i nuovi forfetari al 20% (ricavi/compensi sino a 100.000 euro) la tassazione sostitutiva riguarda sempre il reddito d’impresa o di lavoro autonomo ma esso viene determinato con le modalità ordinarie e cioè sottraendo i costi dai ricavi.
Semplificazioni contabili
Un ultimo aspetto considerare, per distinguere i due regimi, concerne le semplificazioni che sono previste per chi vi aderisce.
Qui la situazione è sostanzialmente simile, ma c’è una differenza che pesa notevolmente.
Si tratta dell’obbligo (o meno) di fatturazione elettronica.
Infatti, mentre i forfetari sino a 65.000 euro sono esonerati dall’obbligo di emissione della e-fattura e dalla conservazione in digitale delle e-fatture ricevute (salvo che non decidano di comunicare al fornitore la propria PEC o codice destinatario, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad una FAQ), lo stesso discorso non vale per quanti opteranno per il forfait sino a 100.000 euro.
Costoro restano soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica e a tutti i conseguenti adempimenti, prima fra tutti la conservazione a norma delle fatture elettroniche emesse e ricevute.